Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza alla luce del cd. “Decreto Rilancio”

Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza alla luce del cd. “Decreto Rilancio”

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) reca, in materia fiscale, nuove disposizioni, ne riprende o ne modifica già altre, con l’obiettivo di sostenere la liquidità di imprese e famiglie.

Vediamo quali sono i provvedimenti più importanti.

  • In primo luogo, vengono ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi di pagamento. In particolare, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data del 08.03.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate entro il 31.08.2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 rate ordinariamente previste [art. 154, lettera b)]. Per le richieste di rateizzazione presentate dal 01.09.2020, invece, riprende il regime ordinario di decadenza delle 5 rate.

  • Inoltre, viene prevista una proroga ancora più lunga del pagamento delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio, la cosiddetta pace fiscale. Il primo differimento dei termini di pagamento delle rate della definizione agevolata è stato previsto al 31.05.2020 dall’art. 68 del decreto Cura Italia. Ora, il nuovo art. 154 del Decreto Rilancio introduce una serie di modifiche e introduce un nuovo differimento dal 31.05.2020 al 10.12.2020 (senza interessi e sanzioni) dei termini di pagamento delle rate [art. 154, lettera c)]. E’ stabilito che tutte le rate del 2020 della rottamazione ter e del saldo e stralcio, se non saranno versate dai contribuenti alle relative scadenze previste per l’anno in corso secondo il piano di versamenti, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020termine tassativo e senza proroghe e, pertanto, senza la consueta tolleranza di 5 giorni consecutivi – senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi: non ci saranno decadenze dal piano né interessi ulteriori applicati. Questo a condizione che il contribuente sia, comunque, in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate e che, pertanto, abbia rispettato le scadenze dei versamenti del 2019. Per chi, invece, ha rate scadute relative all’anno 2019, è prevista la possibilità di rateizzare i debiti relativi ai piani di pagamento delle rottamazioni ter o del saldo e stralcio dichiarati decaduti per mancato versamento delle rate previste. In pratica, i debitori decaduti nel 2019 potranno dilazionare il debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.

In particolare.

PROROGA ROTTAMAZIONE TER: NUOVE DATE E RATE IN SCADENZA.

L’art. 154, lettera c) del Decreto Rilancio, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 68 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), consente che il versamento di tutte la rate delle definizioni agevolate in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito entro il 10.12.2020 senza, tuttavia, la prevista tolleranza di cinque giorni di cui all’art. 3, comma 14 bis, del D.L. n. 119/2018.

In caso di versamento effettuato oltre il termine del 10.12.2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno trattenuti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.  

Vediamo le diverse scadenze delle rate:

  • per chi ha presentato la domanda di adesione alla rottamazione entro il 30.04.2019, la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute il 30 novembre. Le rate successive scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno;
  • per chi, invece, è rientrato in modo automatico nella rottamazione ter, la prima e la seconda rata sono scadute il 30 novembre e le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020; 
  • per chi, infine, ha presentato la domanda entro il 31.07.2019, era prevista la possibilità di estinguere il debito in un’unica soluzione entro il 30.11.2019, oppure accedere al piano di dilazione fino ad un massimo di 17 rate, di cui:
    • la prima, scaduta il 30.11.2019, pari al 20% delle somme complessivamente dovute;
    • le restanti sedici, di pari importo, da versare in quattro rate annuali con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

Il piano poteva prevedere anche un massimo di 9 rate consecutive di pari importo, nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultavano pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso la prima rata del piano, è scaduta il 30 novembre 2019, le restanti otto scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre del 2020 e del 2021.

SALDO E STRALCIO: LE RATE IN SCADENZA.

Il “Saldo e stralcio” ha previsto una riduzione delle somme dovute (in riferimento ad alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01.07.2000 al 31.12.2017) per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, viene previsto che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua il versamento integrale delle stesse entro il 10.12.2020 (anche qui non sono previsti i cinque giorni di tolleranza).

Il versamento effettuato oltre il termine del 10.12.2020 determina la decadenza del piano e i pagamenti ricevuti sono trattenuti a titolo di acconto sulle somme dovute complessivamente. 

Per quanto riguarda le scadenze:

  • la prima o unica rata è scaduta il 30.11.2019;
  • per chi ha optato per il pagamento rateale, le successive quattro rate hanno scadenza al 31.03.2020 (20%), 31.07.2020 (15%), 31.03.2021 (15%), 31.07.2021 (15%).

Avv. Francesca Boschetto

francesca.boschetto@acm-legal.com

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