
Il Decreto Rilancio prevede, in materia fiscale, una serie di sospensioni sino alla data del 31.08.2020.
Vediamo di cosa si tratta:
1. SOSPENSIONE DEI PIGNORAMENTI DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (art. 152)
Dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (19.05.2020) e fino al 31.08.2020 sono sospesi, a favore di tutti i contribuenti gli obblighi di accontamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto:
- le somme dovute a titolo di stipendio;
- le somme dovute a titolo di salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.
Ciò significa che le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono svincolate, ovvero non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità, e tornano nella piena disponibilità del debitore: ciò anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio sia intervenuta ordinanza di assegnazione da parte del Giudice dell’esecuzione.
Viceversa, restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e restano acquisite (e non vengono rimborsate) le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo.
Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie dalla data del 01.09.2020.
2. SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE ex art. 48 bis DPR n. 602 del 1973 (art. 153)
Dalla data del 08.03.2020 a fino al 31.08.2020 sono sospese, a favore delle Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica, le “verifiche di inadempienza” per pagamenti, a qualunque titolo, di importo superiore a € 5.000,00.
La predetta sospensione decorre dalla data del 21.02.2020, anziché dal 08.03.2020, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
Ciò significa che nel periodo di sospensione le P.A. possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive “verifiche di inadempienza” ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a € 5.000,00, intestati al beneficiario del pagamento.
Ad ogni modo, le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente dall’inizio del periodo di sospensione, restano prive di effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis D.P.R. n. 602/1973.
3. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 154)
Dalla data del 08.03.2020 a fino al 31.08.2020 sono sospese, a favore di tutti i contribuenti, i pagamenti di cui alle cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzione ed accertamenti esecutivi degli enti locali, entrate tributarie e non.
La predetta sospensione decorre dalla data del 21.02.2020, anziché dal 08.03.2020, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”.
I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione entro il 30.09.2020.
Fino al 31.08.2020, pertanto, sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.
Avv. Francesca Boschetto
francesca.boschetto@acm-legal.com
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