
Con la conferenza stampa tenutasi nella serata di domenica 26 aprile 2020, il Governo ha, sostanzialmente, dato avvio alla cosiddetta “fase 2”, prevedendo una graduale riapertura dei luoghi di lavoro ed un contestuale mitigamento delle già adottate misure straordinarie volte al contenimento dell’epidemia da Covid-19.
La tanto attesa prudente riapertura delle attività comunicata con la consueta conferenza stampa serale del Presidente del Consiglio dei Ministri, seguita dalla consueta scia di polemiche, è articolata in quattro momenti: il primo, che inizia già oggi, 27 aprile 2020, prevede lo svincolo delle aziende ritenute strategiche, dei cantieri dell’edilizia pubblica e del settore manufatturiero per l’export con richieste di autorizzazione in deroga ai prefetti; il secondo, previsto per il prossimo 4 maggio 2020, che prevede la riapertura di tutte le realtà produttive e del commercio all’ingrosso funzionale alle filiere delle medesime; il terzo, che avrà inizio dal 18 maggio 2020, e vedrà la riapertura di tutti gli esercizio commerciali al dettaglio ad esclusione di bar, ristoranti, centri estetici e parrucchieri che, invece, ritorneranno ad alzare le saracinesche sono dal 1° giugno 2020, quarto ed ultimo step.
Il ritorno alla normalità non sarà dunque immediato.
In questa delicata fase definita di “convivenza”, infatti, le attenzioni che ciascuno di noi dovrà tenere non sono affatto trascurabili, dal momento che solo rispettandole potremo auspicare al definitivo contenimento dell’epidemia.
L’insieme delle citate cautele è efficacemente riassunto nel cd. “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del D.P.C.M. 11 marzo 2020, recentemente integrato, nella giornata di venerdì 24 aprile 2020, proprio in vista dell’avvio della cosiddetta “fase 2”.
L’originario protocollo, adottato lo scorso 14 marzo, infatti, è rimasto nella sostanza immutato, salvo alcune novità.
Vediamole nel dettaglio:
• la mancata applicazione del Protocollo – da cui derivi l’impossibilità di garantire adeguati livelli di protezione – determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni, specificando che la misura potrà essere adottata a giudizio dell’autorità di vigilanza, che dovrà essere costituita in azienda. In mancanza, il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione potrà essere istituito al livello territoriale. Le parti firmatarie del Protocollo nazionale, altresì, potranno costituire, al livello territoriale o settoriale, Comitati anche con il coinvolgimento di soggetti pubblici (ASL, etc);
• le singole imprese devono informare “tutti i lavoratori e, comunque, chiunque entri in azienda circa le disposizioni adottate dalle autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants”;
• del pari, le singole imprese devono fornire “una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”;
• prima dell’accesso al luogo di lavoro, il personale può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e, nel caso in cui “tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni”;
• il datore di lavoro deve informare i lavoratori, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi quattordici giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischi;
• il rientro in azienda di chi si è ammalato è condizionata al rilascio del certificato medico di avvenuta negativizzazione del tampone;
• il datore di lavoro deve collaborare con le Istituzioni che decidano, in zone particolarmente a rischio, di adottare misure specifiche (come l’effettuazione del tampone);
• per quanto attiene alle forniture esterne, è previsto che i fornitori/trasportatori rimangano a bordo dei propri mezzi, precisando che agli stessi non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo e che per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro;
• sempre con riguardo ai fornitori/trasportatori e, comunque, ad in favore di tutto il personale esterno è fatto obbligo all’impresa di individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli dedicati al personale interno e garantendo una adeguata pulizia giornaliera;
• il committente è onerato di vigilare sul rispetto delle disposizioni anche riguardo al personale delle imprese terze che operano nei locali/cantieri del committente stesso;
• il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
• le imprese site nelle zone maggiormente endemiche o che presentino casi sospetti di Covid-19 devono curare l’iniziale sanificazione straordinaria dei locali e degli ambienti di lavoro al momento della ripresa;
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine l’azienda deve mettere a disposizione di tutto il personale idonei mezzi detergenti per le mani, i quali devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• deve essere comunque favorito dal datore di lavoro il cd. “smart-working”;
• deve essere favorito il distanziamento sociale attraverso interventi sugli spazi e sul tempo di fruizione dei locali/ambienti di lavoro;
• devono essere favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa);
• viene ribadita l’attenzione alle modalità di trasporto per il raggiungimento del luogo di lavoro e del domicilio (preferenza per il mezzo privato o messa a disposizione, con le dovute cautele, di mezzi aziendali);
• da ultimo, è stato previsto che, per il reintegro progressivo di lavoratori colpiti da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, dovrà effettuare la visita medica prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Queste sono solo alcune delle più rilevanti novità introdotte dal protocollo siglato lo scorso 24 aprile, che potrete scaricare nella sua versione integrale al link qui riportato.
Avv. Filippo Angonese
filippo.angonese@acm-legal.com
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