Stop all’attività di riscossione e ai versamenti in scadenza fino al 31.05.2020

Stop all’attività di riscossione e ai versamenti in scadenza fino al 31.05.2020

L’Agenzia delle Entrate ai tempi del Coronavirus: cosa viene previsto per il contribuente?

Il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 (“Cura Italia”) ha agito in due direzioni limitando sia l’attività degli uffici degli enti impositori sia quella degli agenti della riscossione.

L’art. 67 del D.L. 18/2020 (“sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”), prevede la sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020 dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e di contenzioso nonché dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Nel periodo di sospensione, pertanto, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può (a mero titolo esemplificativo):

  • notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata;    
  • attivare alcuna procedura di riscossione, cautelare (ad esempio, iscrizione di fermi amministrativi o iscrizioni di ipoteche) o esecutiva (ad esempio, pignoramento), per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il contribuente, tuttavia, anche durante il periodo di sospensione, può comunque pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo o di iscrizione ipotecaria per ottenerne la cancellazione.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata.

Sono, altresì, sospese, nel medesimo lasso di tempo, le attività consistenti nelle risposte ad istanze di accesso alla Banca dati dell’Anagrafe, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, nonché ad istanze di accesso agli atti, dati e documenti della Pubblica Amministrazione

I termini per la risposta iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

L’art. 68 del D.L. 18/2020 (“sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), prevede, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dal 08.03.2020 al 31.05.2020 dei termini per i versamenti derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; 
  • avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate relativi alle imposte sui redditi e alle imposte sul valore aggiunto, nonché processi di riscossione dell’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, effettuati mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

I pagamenti che scadono entro il predetto lasso di tempo sono stati differiti al 30.06.2020.

Sono, inoltre, posticipate al 31.05.2020:

  • le rate scadute il 28.02.2020 relative alla “Rottamazione-ter”;
  • le rate in scadenza il 31.03.2020 del “Saldo e stralcio”.

Il decreto, invece, non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “rottamazione-ter” che, pertanto, deve essere pagata entro il giorno 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Tuttavia, entro il 30.06.2020, il contribuente che versa in una situazione di difficoltà per problemi di liquidità che potrebbero derivare dalla situazione di emergenza, potrà chiedere la rateizzazione per le cartelle in scadenza nel periodo di sospensione (le informazioni e la modulistica utile sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it).

Avv. Francesca Boschetto

francesca.boschetto@acm-legal.com

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